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Limitazioni
nelle macrozone del parco, secondo le disposizioni del Ministro dell'Ambiente:
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È
VIETATO
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È
CONSENTITO
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TA
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- la
cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali;
- la
raccolta ed il danneggiamento della flora endemica e rara o in pericolo
di estinzione;
- l'introduzione
di specie esotiche nei rimboschimenti;
- l'introduzione
di specie animali estranee ai luoghi ed in contrasto con la fauna esistente
o compatibile;
- le
opere che comportino modifiche permanenti al regime delle acque, fatte
salve le opere necessarie alla sicurezza delle popolazioni;
- la
raccolta di fossili, concrezioni, minerali con esclusione di quanto
necessario per le attività scientifiche effettuate anche da amatori
purchè all'uopo autorizzati;
- l'apertura
di nuovi campeggi su tutte le isole;
- l'accesso
nelle aree di nidificazione coloniale degli uccelli marini;
- l'apertura
e l'esercizio di cave e miniere;
- il
transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade comunali e vicinali
gravate dai servizi di pubblico passaggio e privato, fatta eccezione
per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;
- lo
svolgimento di attività sportive con veicoli a motore;
- il
pascolo;
- il
prelievo delle uova;
- l'abbandono
di qualunque oggetto;
- le
opere che comportino modificazione al regime delle acque, fatte salve
le opere necessarie alla sicurezza delle popolazioni;
- l'apertura
di nuove discariche di rifiuti solidi urbani ed inerti;
- l'apposizione
di cartelli e manifatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, con
esclusione della segnaletica stradale di cui alla normativa vigente
e di quella informativa del parco;
- la
realizzazione di nuovi edifici;
- la
realizzazione di nuove opere infrastrutturali per la mobilità.
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- l'accesso
ai residenti nell'area del parco nazionale per l'esercizio dei diritti
di usi civili;
- visite
guidate, previa autorizzazione dell'organismo di gestione del parco
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TB
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- la
cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali;
- la
raccolta ed il danneggiamento della flora endemica e rara o in pericolo
di estinzione;
- l'introduzione
di specie esotiche nei rimboschimenti;
- l'introduzione
di specie animali estranee ai luoghi ed in contrasto con la fauna esistente
o compatibile;
- le
opere che comportino modifiche permanenti al regime delle acque, fatte
salve le opere necessarie alla sicurezza delle popolazioni;
- la
raccolta di fossili, concrezioni, minerali con esclusione di quanto
necessario per le attività scientifiche effettuate anche da amatori
purchè all'uopo autorizzati;
- l'apertura
di nuovi campeggi su tutte le isole;
- l'accesso
nelle aree di nidificazione coloniale degli uccelli marini;
- l'apertura
e l'esercizio di cave e miniere;
- la
realizzazione di nuovi edifici: la ristrutturazione delle costruzioni
di proprietà demaniale per uso turistico e residenziale anche
legate all'attività di ricerca; fermo restando che tali strutture
possono essere recuperate e ristrutturate per usi di interesse generale
compatibili.
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- le
escursioni su tutte le isole dell'Arcipelago, ad eccezione delle aree
di nidificazione coloniale degli uccelli marini (in tali aree, in determinati
periodi, sono consentite visite guidate previa autirizzazione dell'organismo
di gestione del parco);
- il
prelievo dei soli materiali lapidei necessari ai restauri conservativi
e particolari opere monumentali e/o di arredo urbano, previa autirizzazione
dell'organismo di gestione del parco.
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TC
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- nella
zona TC (..."con accentuato grado di antropizzazione"...)
dell'area terrestre valgono le norme già vigenti fino
all'entrata in vigore del piano del parco
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MA
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- l'asportazione,
anche parziale, ed il danneggiamento delle formazioni litologiche e
minerali;
- l'approdo
nelle aree di nidificazione coloniale degli uccelli marini;
- la
pesca subacquea non regolamentata;
- l'utilizo
di armi, di qualsiasi mezzo distruttivo, nonché di sostanze tossiche
ed inquinanti, di esplosovi, tranne per necessità inerenti lavori
di interesse pubblico, previa autorizzazione dell'organismo di gestione
del parco;
- la
pesca esercitata con reti a strascico, attrezzi derivanti di lunghezza
superiore ad 1 Km, salvo norme regionali più restrittive;
- la
pesca professionale e sportiva con qualunque mezzo esercitata;
- l'immersione
con apparecchi autorespiratori, fatte salve le immersioni effettuate
per motivi di ricerca e studi, previa autorizzazione dell'organismo
di gestione del parco;
- la
navigazione, l'accesso e la sosta non regolamentati di navi e natanti
di qualsiasi genere e tipo, fatte eccezione per l'attività di
sorveglianza e di soccorso;
- l'alterazione
diretta o indiretta dell'ambiente bentonico e delle caratteristiche
chimiche fisiche e biologiche delle acque, nonchè l'immissione
di rifiuti e di sostanze solide che possano modificare, anche transitoriamente
le caratteristiche dell'ambiente marino;
- le
attività che possano arrecare danno, intralcio o turbativa alla
realizzazione della finalità di studio e di ricerca scientifica
da attuarsi nell'area;
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- in
tutta l'area potranno essere attrezzati, previa autorizzazione dell'organismo
di gestione del parco, ormeggi tramite gavitelli e boe.
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MB
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- l'asportazione,
anche parziale, ed il danneggiamento delle formazioni litologiche e
minerali;
- l'approdo
nelle aree di nidificazione coloniale degli uccelli marini;
- la
pesca subacquea non regolamentata;
- l'utilizo
di armi, di qualsiasi mezzo distruttivo, nonché di sostanze tossiche
ed inquinanti, di esplosovi, tranne per necessità inerenti lavori
di interesse pubblico, previa autorizzazione dell'organismo di gestione
del parco;
- la
pesca esercitata con reti a strascico, attrezzi derivanti di lunghezza
superiore ad 1 Km, salvo norme regionali più restrittive;
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- l'attività
di pesca, secondo quanto previsto dalla recente normativa in materia
di pesca, previa autorizzazione dell'organismo di gestione del parco,
per la pesca sportiva, e dalla Capitaneria di Porto, per la pesca professionale
riservata ai pescatori professionisti residenti nell'area del parco
nazionale;
- la
balneazione e l'immersione con apparecchi autorespiratori;
- la
pesca subacquea, previa autorizzazione dell'organismo di gestione del
parco che ne determinerà i criteri con priorità ai residenti
de La Maddalena;
- la
navigazione, la sosta e l'ancoraggio di navi e natanti di ogni genere
e tipo oltre i 300 metri dalla costa; in tutta l'area, evidenziata
da tratteggio orizzontale, ivi compresi i canali di transito, sarà
rispettata la velocità massima di 15 nodi. Tutte le compagnie
di navigazione che effettuano i servizi di linea per i collegamenti
con la Sardegna e la Corsica, le navi da crocera, le compagnie di navigazione
con sede nel territorio del parco che effettuano servizi commerciali
seguiranno soltanto le rotte evidenziate sulla carta a tratteggio
verticale;
- la
navigazione, la sosta e l'ancoraggio di navi e natanti di ogni genere
e tipo entro i 300 metri dalla costa ai residenti ed a coloro che siano
muniti di regolare permesso rilasciato dall'organismo di gestione del
parco.In prossimità di zone di particolare interesse, o al fine
di evitare il danneggiamento delle praterie di Posidonia verràproibito
l'uso di ancore e assicurato l'ormeggio tramite gavitelli e boe il cui
utilizzo sarà regolamentato dall'organismo di gestione del parco.
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