IL PARCO NAZIONALE
AREA GIURIDICA
I PARCHI SARDI


ZONIZZAZIONE
Z
Limite del Parco Nazionale e zona MB oltre i 300 metri dalla costa
TA
Zona Terrestre di rilevante interesse naturalistico, con limitato od inesistente gradi di antropizzazione
TB
Zona Terrestre di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e storico o con maggiore grado di antropizzazione
TC
Zona Terrestre con accentuato grado di antropizzazione
MA
Zona Marina di rilevante interesse naturalistico nella quale il rapporto tra uomo ed ambiente è limitato
MB
Zona Marina di rilevante interesse naturalistico nella quale il rapporto tra uomo ed ambiente è autorizzato secondo determinate modalità
sottozone
Divieto di sosta, navigazione ed ancoraggio dal 1 Marzo al 30 Ottobre.
R
Spiaggia Rosa:Divieto di sosta, navigazione ed ancoraggio per navi e natanti; divieto di balneazione e calpestare l'arenile.

 

 

Punta Madonna: Divieto di sosta, navigazione ed ancoraggio. Consentita la balneazione e l'accesso con natanti a remi.
Divieto di praticare qualsiasi forma di pesca professionale e sportiva
D.P.R. 17 Maggio 1997 (I)
"Istituzione dell'ente Parco nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena"
Regolamento d'attuazione
"del DPR del 17 Maggio 1997 (I) e relativo Allegato A"

Limitazioni nelle macrozone del parco, secondo le disposizioni del Ministro dell'Ambiente:
 
È VIETATO
È CONSENTITO
TA
  • la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali;
  • la raccolta ed il danneggiamento della flora endemica e rara o in pericolo di estinzione;
  • l'introduzione di specie esotiche nei rimboschimenti;
  • l'introduzione di specie animali estranee ai luoghi ed in contrasto con la fauna esistente o compatibile;
  • le opere che comportino modifiche permanenti al regime delle acque, fatte salve le opere necessarie alla sicurezza delle popolazioni;
  • la raccolta di fossili, concrezioni, minerali con esclusione di quanto necessario per le attività scientifiche effettuate anche da amatori purchè all'uopo autorizzati;
  • l'apertura di nuovi campeggi su tutte le isole;
  • l'accesso nelle aree di nidificazione coloniale degli uccelli marini;
  • l'apertura e l'esercizio di cave e miniere;
  • il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade comunali e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio e privato, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;
  • lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore;
  • il pascolo;
  • il prelievo delle uova;
  • l'abbandono di qualunque oggetto;
  • le opere che comportino modificazione al regime delle acque, fatte salve le opere necessarie alla sicurezza delle popolazioni;
  • l'apertura di nuove discariche di rifiuti solidi urbani ed inerti;
  • l'apposizione di cartelli e manifatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, con esclusione della segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e di quella informativa del parco;
  • la realizzazione di nuovi edifici;
  • la realizzazione di nuove opere infrastrutturali per la mobilità.
  • l'accesso ai residenti nell'area del parco nazionale per l'esercizio dei diritti di usi civili;
  • visite guidate, previa autorizzazione dell'organismo di gestione del parco
TB
  • la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali;
  • la raccolta ed il danneggiamento della flora endemica e rara o in pericolo di estinzione;
  • l'introduzione di specie esotiche nei rimboschimenti;
  • l'introduzione di specie animali estranee ai luoghi ed in contrasto con la fauna esistente o compatibile;
  • le opere che comportino modifiche permanenti al regime delle acque, fatte salve le opere necessarie alla sicurezza delle popolazioni;
  • la raccolta di fossili, concrezioni, minerali con esclusione di quanto necessario per le attività scientifiche effettuate anche da amatori purchè all'uopo autorizzati;
  • l'apertura di nuovi campeggi su tutte le isole;
  • l'accesso nelle aree di nidificazione coloniale degli uccelli marini;
  • l'apertura e l'esercizio di cave e miniere;
  • la realizzazione di nuovi edifici: la ristrutturazione delle costruzioni di proprietà demaniale per uso turistico e residenziale anche legate all'attività di ricerca; fermo restando che tali strutture possono essere recuperate e ristrutturate per usi di interesse generale compatibili.
  • le escursioni su tutte le isole dell'Arcipelago, ad eccezione delle aree di nidificazione coloniale degli uccelli marini (in tali aree, in determinati periodi, sono consentite visite guidate previa autirizzazione dell'organismo di gestione del parco);
  • il prelievo dei soli materiali lapidei necessari ai restauri conservativi e particolari opere monumentali e/o di arredo urbano, previa autirizzazione dell'organismo di gestione del parco.
TC
  • nella zona TC (..."con accentuato grado di antropizzazione"...) dell'area terrestre valgono le norme già vigenti fino all'entrata in vigore del piano del parco
MA
  • l'asportazione, anche parziale, ed il danneggiamento delle formazioni litologiche e minerali;
  • l'approdo nelle aree di nidificazione coloniale degli uccelli marini;
  • la pesca subacquea non regolamentata;
  • l'utilizo di armi, di qualsiasi mezzo distruttivo, nonché di sostanze tossiche ed inquinanti, di esplosovi, tranne per necessità inerenti lavori di interesse pubblico, previa autorizzazione dell'organismo di gestione del parco;
  • la pesca esercitata con reti a strascico, attrezzi derivanti di lunghezza superiore ad 1 Km, salvo norme regionali più restrittive;
  • la pesca professionale e sportiva con qualunque mezzo esercitata;
  • l'immersione con apparecchi autorespiratori, fatte salve le immersioni effettuate per motivi di ricerca e studi, previa autorizzazione dell'organismo di gestione del parco;
  • la navigazione, l'accesso e la sosta non regolamentati di navi e natanti di qualsiasi genere e tipo, fatte eccezione per l'attività di sorveglianza e di soccorso;
  • l'alterazione diretta o indiretta dell'ambiente bentonico e delle caratteristiche chimiche fisiche e biologiche delle acque, nonchè l'immissione di rifiuti e di sostanze solide che possano modificare, anche transitoriamente le caratteristiche dell'ambiente marino;
  • le attività che possano arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione della finalità di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell'area;
  • in tutta l'area potranno essere attrezzati, previa autorizzazione dell'organismo di gestione del parco, ormeggi tramite gavitelli e boe.
MB
  • l'asportazione, anche parziale, ed il danneggiamento delle formazioni litologiche e minerali;
  • l'approdo nelle aree di nidificazione coloniale degli uccelli marini;
  • la pesca subacquea non regolamentata;
  • l'utilizo di armi, di qualsiasi mezzo distruttivo, nonché di sostanze tossiche ed inquinanti, di esplosovi, tranne per necessità inerenti lavori di interesse pubblico, previa autorizzazione dell'organismo di gestione del parco;
  • la pesca esercitata con reti a strascico, attrezzi derivanti di lunghezza superiore ad 1 Km, salvo norme regionali più restrittive;
  • l'attività di pesca, secondo quanto previsto dalla recente normativa in materia di pesca, previa autorizzazione dell'organismo di gestione del parco, per la pesca sportiva, e dalla Capitaneria di Porto, per la pesca professionale riservata ai pescatori professionisti residenti nell'area del parco nazionale;
  • la balneazione e l'immersione con apparecchi autorespiratori;
  • la pesca subacquea, previa autorizzazione dell'organismo di gestione del parco che ne determinerà i criteri con priorità ai residenti de La Maddalena;
  • la navigazione, la sosta e l'ancoraggio di navi e natanti di ogni genere e tipo oltre i 300 metri dalla costa; in tutta l'area, evidenziata da tratteggio orizzontale, ivi compresi i canali di transito, sarà rispettata la velocità massima di 15 nodi. Tutte le compagnie di navigazione che effettuano i servizi di linea per i collegamenti con la Sardegna e la Corsica, le navi da crocera, le compagnie di navigazione con sede nel territorio del parco che effettuano servizi commerciali seguiranno soltanto le rotte evidenziate sulla carta a tratteggio verticale;
  • la navigazione, la sosta e l'ancoraggio di navi e natanti di ogni genere e tipo entro i 300 metri dalla costa ai residenti ed a coloro che siano muniti di regolare permesso rilasciato dall'organismo di gestione del parco.In prossimità di zone di particolare interesse, o al fine di evitare il danneggiamento delle praterie di Posidonia verràproibito l'uso di ancore e assicurato l'ormeggio tramite gavitelli e boe il cui utilizzo sarà regolamentato dall'organismo di gestione del parco.
   
ZONE
MA e MB
  • Resta fermo, comunque, il limite di velocità, entro i 300 metri dalla costa, di 7 nodi.
  • Allo scopo di controllare e regolare il flusso giornaliero ed il traffico delle imbarcazioni per il trasporto turistico sulle isole dell'Arcipelago, tutte le armatorie dotate di apposito permesso rilasciato dall'organismo di gestione del parco, dovranno preventivamente concordare con lo stesso i percorsi, gli orari di partenza e di arrivi

Per richiedere il permesso
per la navigazione

MODULO A
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Per richiedere il permesso
per pesca
ed immersioni
MODULO B
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Per richiedere il "bollino giallo" per il diporto (riservato ai residenti)
MODULO C
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